In Italia, alcune spese mediche sostenute per i disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo annuo. Queste sono deducibili anche se vengono sostenute da familiari di persone con disabilità non fiscalmente a carico. In caso di ricovero, non è possibile detrarre l’intera retta pagata, ma esclusivamente la parte riguardante le spese mediche, paramediche e assistenziali. Per essere deducibili, queste devono essere indicate per esteso nella fattura rilasciata dall’ospedale.
Le spese sanitarie specialistiche (analisi, operazioni chirurgiche… ) danno diritto a una detrazione Irpef del 19% su una spesa maggiore a 129,11 euro. Tale detrazione è fruibile anche per i familiari dei disabili fiscalmente a carico. Prevedono una detrazione del 19% anche le spese destinate a:
- trasporto in ambulanza della persona con handicap;
- acquisto di poltrone per inabili e minorati impossibilitati a camminare;
- apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti alla colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- lavori per eliminare le barriere architettoniche esterne e interne degli edifici abitativi o necessarie a modificare l’ascensore;
- sussidi tecnici e informatici destinati a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92. Queste spese comprendono l’acquisto di fax, modem, computer, telefoni con viva voce, ausili touch screen e tastiere espanse.
Sono inoltre ammesse alla detrazione del 19% le spese riguardanti i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Per approfondire: Agenzia delle Entrate