I diritti dei disabili per l’esercizio del voto

Quali sono i diritti dei disabili durante le elezioni? Ecco tutte le leggi che garantiscono l’esercizio del voto alle persone con disabilità.

In questo post, elenchiamo tutte le leggi attualmente approvate dal Parlamento Italiano che tutelano i diritti dei disabili durante l’esercizio del voto. Diritti imprescindibili di cui tutti i cittadini italiani possono avvalersi per esprimere la loro opinione durante le elezioni comunali, provinciali, regionali e nazionali.

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Ecco le leggi, e le loro applicazioni, che sono state finora approvate per garantire i diritti dei disabili nell’esercizio del voto:

ART. 48 DELLA COSTITUZIONE

Questo articolo della Costituzione Italiana recita che:

«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età»

I diritto al voto è quindi imprescindibile per qualsiasi persona, anche e soprattutto per chi convive con delle disabilità.

LEGGE DEL 5 FEBBRAIO 1992 N. 104

Ecco cosa recita l’articolo 29 di questa legge:

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale;

2. per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati
di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15;

3. un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

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LEGGE DEL 5 FEBBRAIO 2003 N. 17

Parte di questa legge recita invece: «L’annotazione del diritto al voto assistito […] è inserita, su richiesta dell’interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni».

Prima che questa legge fosse approvata, gli elettori non vedenti o con disabilità di tipo fisico potevano essere accompagnati nella cabina elettorale esclusivamente da un elettore iscritto alle liste dello stesso Comune della persona disabile. La Legge 5 febbraio 2003 n°17 ha modificato tale disposizione e ha stabilito come unico requisito per l’accompagnatore l’iscrizione alle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.

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LEGGE DEL 7 MAGGIO 2009 N. 46

Questa legge ha previsto anche la possibilità di voto a domicilio per tutte quelle persone che, a causa di una disabilità permanente o momentanea, non possono essere accompagnate o trasportate ai seggi per esercitare il proprio diritto al voto.

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